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Forfettari: dal 2025 fattura elettronica semplificata

Dal 1° gennaio 2025 via libera all’emissione della fattura semplificata anche per chi opera in regime forfettario, in linea con la nuove direttive UE.

Via libera all’emissione della fattura semplificata anche per chi opera in regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2025. È una delle novità previste della nuova normativa UE in materia di IVA, recepita dal Governo italiano e inserita nello schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 7 agosto e che ora attende il sì delle Commessioni di Camera e Senato.

Obiettivo della nuova regolamentazione europea è infatti quello di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dei forfettari, al fine di favorirne la crescita.

Semplificazioni IVA dal 2025

L’estensione della fattura semplificata (oggi limitata dalla soglia di cui all’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972) per questi soggetti IVA, a partire dal nuovo anno, si riferisce alla possibilità per i contribuenti per i quali si applica la flat tax di ricorrervi anche per le operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.In recepimento della nuova Direttiva UE 2020/285, infatti, si estende ai Forfettari la modalità semplificata di fatturazione elettronica senza limiti di importo: potranno emetterla anche per operazioni di valore superiore a tale soglia.

La fattura semplificata, allo stato attuale, dal 2019 viene invece utilizzata per importi non superiore a 400 euro da tutti i soggetti passivi d’imposta, prevedendo un numero limitato di informazioni in modo da ottimizzare i tempi e velocizzare l’emissione del documento fiscale.

La nuova flessibilità si applicherà solo per i contribuenti forfettari. Per la altre Partite IVA resta la soglia dei 400 euro.

Come cambia la fattura dei Forfetari

Da gennaio 2025, quindi, anche i forfettari potranno emettere fatture contenenti solo i seguenti dati minimi (come previsto all’articolo 21 bis del Decreto IVA):

  • numero progressivo e data di emissione;
  • denominazione o ragione sociale oppure nome e cognome e residenza fiscale di chi presta il servizio;
  • numero della Partita IVA del prestatore;
  • ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del committente;
  • informazioni sui servizi o sui beni ceduti;
  • ammontare complessivo del documento e della relativa imposta.

NB: l’attuazione definitiva della direttiva prevede un iter che dovrebbe concludersi il 9 ottobre, sebbene l’accesso al regime di fatturazione agevolato sia previsto solo a partire da da gennaio 2025.

Teresa Barone

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